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[1]Il limite massimo di 30 anni di servizio e le disposizioni per la liquidazione della pensione si applicano di pien diritto a tutti i sottufficiali che, all'andata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno di servizio.
[2]I sottufficiali, che all'andata in vigore della presente legge abbiano compiuto il ventisettesimo anno di servizio e non superino il trentesimo, saranno collocati a riposo entro tre anni; e la loro pensione sara' liquidata in base agli articoli 22 e seguenti, ma non potra' in verun caso superare i sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.
[3]I sottufficiali che non superino il trentesimo anno di servizio e chiedano, entro un anno dall'andata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, riceveranno all'atto del congedo un premio di L. 500.
[4]I sottufficiali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 20° anno di servizio o non raggiunto il 30°, avranno diritto ad una pensione di riposo, liquidata con le norme dell'art. 23 e seguenti, sugli assegni portati da questa legge, tenuto conto del ragguaglio di grado stabilito dall'art. 30, o sugli assegni percepiti in base alla precedente legge, se superiori ai nuovi.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
