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I sottufficiali, che non abbiano o non acquistino diritto a nessuno dei premi di cui all'art. 12 e sieno dispensati dal servizio, riformati o retrocessi senza diritto a pensione, otterranno l'indennita' stabilita dallo art. 11 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
