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[1]I sottufficiali, che abbiano compiuto dodici anni di servizio e non oltrepassino i sedici e vengano congedati o dispensati dal servizio entro un anno dall'andata in vigore della presente legge senza essere in attesa di impiego civile o senza diritto a pensione per infermita', avranno diritto ad un premio di L. 200 per ogni anno di servizio prestato dopo i primi tre.
[2]Questo premio non si cumula con l'indennita' di cui all'articolo seguente.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
