Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I sottufficiali, che abbiano compiuto dodici anni di servizio e non oltrepassino i sedici e vengano congedati o dispensati dal servizio entro un anno dall'andata in vigore della presente legge senza essere in attesa di impiego civile o senza diritto a pensione per infermita', avranno diritto ad un premio di L. 200 per ogni anno di servizio prestato dopo i primi tre.

[2]Questo premio non si cumula con l'indennita' di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;683~art36 · fonte del testo

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