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[1]Entro tre mesi dall'andata in vigore della presente legge, i sottufficiali che avranno compiuto il dodicesimo anno di servizio e non oltrepassato il sedicesimo, potranno far domanda d'impiego civile secondo gli articoli 18 e seguenti.
[2]Essi, peraltro, non potranno conseguire tale impiego se non dopo che l'avranno ottenuto i sottufficiali raffermati con soprassoldo.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
