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[1]I sergenti od i sergenti maggiori, esistenti all'atto dell'andata in vigore della presente legge, non avranno diritto al premio del rispettivo grado.
[2]I sergenti promossi sergenti maggiori sotto l'impero della presente legge, acquisteranno diritto al premio di L. 1000 stabilito per quest'ultimo grado, alle condizioni fissate dagli articoli 12 e seguenti.
[3]Gli allievi sergenti in servizio all'atto dell'andata in vigore della presente legge acquistano diritto ai benefici della legge stessa alle condizioni stabilite pei caporali e caporali maggiori di cui all'art. 3.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
