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[1]I sergenti od i sergenti maggiori, esistenti all'atto dell'andata in vigore della presente legge, non avranno diritto al premio del rispettivo grado.

[2]I sergenti promossi sergenti maggiori sotto l'impero della presente legge, acquisteranno diritto al premio di L. 1000 stabilito per quest'ultimo grado, alle condizioni fissate dagli articoli 12 e seguenti.

[3]Gli allievi sergenti in servizio all'atto dell'andata in vigore della presente legge acquistano diritto ai benefici della legge stessa alle condizioni stabilite pei caporali e caporali maggiori di cui all'art. 3.

Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;683~art34 · fonte del testo

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