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Gli attuali sottufficiali maniscalchi potranno rimanere in servizio sino al compimento del 35° anno di servizio, salvo il disposto dell'art. La loro pensione peraltro non potra' in verun caso superare i sotto decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;683~art33 · fonte del testo

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