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[1]I sottufficiali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio dovranno optare entro tre mesi per il trattamento della presente legge o per quello della legge precedente.
[2]Quelli che opteranno per la presente legge conseguiranno grado ed assegni nuovi secondo il precedente art. 30 e saranno collocati a riposo, entro tre anni, con una pensione pari ai sette decimi dello assegno goduto nell'ultimo anno.
[3]Quelli che opteranno per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa, sino al compimento del 40° anno, purche' idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 14 luglio 1907, n. 483.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
