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[1]Gli attuali marescialli di 2ª classe, meritevoli di avanzamento, che contino oltre quindici anni di servizio o compiano il 15° anno di servizio entro il 1° aprile 1912, saranno rispettivamente promossi marescialli maggiori o maestri d'arme di 1ª classe all'entrata in vigore della presente legge o al compimento del 15° anno di servizio, ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo precedente per quanto riguarda l'ammissione agli aumenti quadriennali dei marescialli maggiori e dei maestri d'arme di 1ª classe.

[2]Gli attuali marescialli di 3ª classe, meritevoli di avanzamento, che si valsero dell'opzione consentita dall'articolo 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328, saranno promossi marescialli capi o maestri d'arme di 2ª classe non appena siano promossi, per compiuto quadriennio, i marescialli di 3ª classe piu' anziani di loro nel grado.

Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;683~art31 · fonte del testo

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