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[1]All'andata in vigore della presente legge, i sottufficiali che non abbiano compiuto il 30° anno di servizio assumeranno il grado della nuova gerarchia corrispondente a quello di cui sono rivestiti e ne percepiranno l'assegno giornaliero, o conserveranno fino alla promozione di grado l'assegno attuale se superiore al nuovo.
[2]I marescialli di 3ª, 2ª o 1ª classe maestri di scherma assumeranno il grado corrispondente di maestro d'arme di 3ª, 2ª e 1ª classe.
[3]I sottufficiali cui si riferisce il presente articolo saranno poi promossi di grado, se idonei all'avanzamento, con le norme degli articoli 4 e 5 della presente legge, computando pero' nell'anzianita' di grado il tempo passato nel grado e classe corrispondente.
[4]I marescialli maggiori e i maestri d'arme di 1ª classe saranno ammessi agli aumenti quadriennali di cui all'art. 10 quando abbiano compiuto il 19°, 23° e 27° anno di servizio.
[5]La corrispondenza dei gradi della nuova gerarchia con quelli attuali e' la seguente:
[6]Gradi e classi attuali: Gradi della nuova gerarchia:
[7]Sergente Sergente Sergente maggiore Sergente maggiore Maresciallo di 3ª classe Maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe Maresciallo di 2ª classe Maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe Maresciallo di lª classe Maresciallo maggiore, maestro di arme di 1ª classe.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
