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[1]I sergenti si reclutano fra i caporali maggiori ed i caporali di leva o volontari in servizio, idonei alla promozione, che abbiano quindici mesi almeno di servizio ed assumano la ferma di tre anni invece di quella biennale in corso.
[2]E' fatta facolta' al ministro della guerra di reclutare i sergenti anche dagli allievi sottufficiali di appositi reparti di istruzione, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente.
[3]Sono conservate le fonti di reclutamento di sergenti indicate alle lettere c, d, e, f, g dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272. Anche questi sergenti potranno acquistare diritto ai benefici concessi dalla presente legge, ove assumano la ferma di tre anni.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
