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[1]All'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 360, e' sostituito il seguente:
[2]«La liquidazione della pensione, per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente inscritti a ruolo e a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sara' fatta in base alla seguente tabella:
[3]Categoria
[4]A 25 anni di servizio
[5]Aumento per ogni anno di servizio o campagne di guerra
[6]Massimo a 25 anni di servizio
[7]Massimo a 40 anni di servizio
[8]Capi operai con mercede di L. 7 o piu'.... Capi operai con mercede di L. 5.50 o piu', che non rag- giungono L. 7 Operai con mercede giorna- liera di L. 5 o piu'.... Operai con mercede giorna- liera superiore alle L. 2.50 e che non rag- giungono L. 5 Operai con mer- cede giornali- era di L. 2.50 o meno....
[9]Giornate di mercede 150 150 150 150 150
[10]Giornate di mercede 5 5 5 5 5
[11]Lire 1000 900 800 700 400
[12]Lire 1400 1200 1000 900 600
[13]In nessun caso la pensione di riposo potra' essere inferiore a L. 300.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 2 luglio 1925
