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[1]Il numero e la ripartizione in classi degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, rimangono quelli temporaneamente stabiliti cogli articoli 1 e 2 della legge 8 maggio 1910, n. 226.
[2]Fintantoche' il numero pei posti di applicato delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sara' ridotto rispettivamente a 1600 e 350 stabiliti dal penultimo capoverso dell'art. 5 della suddetta legge, due terzi dei posti che si faranno vacanti nei detti organici saranno coperti con sottufficiali aspiranti ad impiego civile e l'altro terzo verra' soppresso finche' gli organici saranno stati ridotti alle cifre sopra indicate.
[3]I posti da eliminarsi definitivamente dall'organico saranno sempre diminuiti dall'ultima classe rimasta, lasciando invariato l'organico nelle classi superiori.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
