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E' abolito, per i sottufficiali, l'aumento del quinto della pensione stabilito dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per i graduati di truppa che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
