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[1]II sottufficiale, collocato a riposo a venti anni di servizio, ha diritto ad una pensione pari alla meta' dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio.
[2]La pensione aumenta di un cinquantesimo dell'assegno dell'ultimo anno per ciascun anno di servizio prestato oltre i venti. A trenta anni essa e' pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno di servizio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
