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[1]I sottufficiali, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio dopo venti anni di servizio.
[2]Compiuti trenta anni di servizio, debbono essere collocati a riposo.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
