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[1]Il sottufficiale puo' cessare dal servizio per una delle seguenti cause:
[2]1° invio in congedo a domanda;
[3]2° invio in congedo d'autorita' per inidoneita' all'avanzamento ai termini dell'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge;
[4]3° dispensa dal servizio proposta dalla commissione d'avanzamento;
[5]4° collocamento a riposo;
[6]5° collocamento in riforma;
[7]6° retrocessione dal grado, dopo la ferma di leva;
[8]7° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma di leva;
[9]8° rimozione dal grado, dopo la ferma di leva;
[10]9° espulsione dall'esercito per condanna penale.
[11]I provvedimenti indicati ai numeri 1°, 2° e 3° sono presi dal comandante del corpo d'armata; quelli indicati ai numeri 4° e 5° sono presi mediante decreto Ministeriale, da registrarsi dalla Corte dei conti; quello di cui al numero 6° e' preso pure con decreto Ministeriale, che sara' registrato alla Corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio o per infermita', ai termini delle vigenti leggi; quelli di cui ai numeri 7° e 9° sono presi con determinazione del ministro della guerra.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
