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[1]Il sottufficiale puo' cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

[2]1° invio in congedo a domanda;

[3]2° invio in congedo d'autorita' per inidoneita' all'avanzamento ai termini dell'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge;

[4]3° dispensa dal servizio proposta dalla commissione d'avanzamento;

[5]4° collocamento a riposo;

[6]5° collocamento in riforma;

[7]6° retrocessione dal grado, dopo la ferma di leva;

[8]7° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma di leva;

[9]8° rimozione dal grado, dopo la ferma di leva;

[10]9° espulsione dall'esercito per condanna penale.

[11]I provvedimenti indicati ai numeri 1°, 2° e 3° sono presi dal comandante del corpo d'armata; quelli indicati ai numeri 4° e 5° sono presi mediante decreto Ministeriale, da registrarsi dalla Corte dei conti; quello di cui al numero 6° e' preso pure con decreto Ministeriale, che sara' registrato alla Corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio o per infermita', ai termini delle vigenti leggi; quelli di cui ai numeri 7° e 9° sono presi con determinazione del ministro della guerra.

Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;683~art21 · fonte del testo

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