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[1]Gli impieghi a cui il sottufficiale puo' aspirare secondo l'art. 18 sono i seguenti:

  • a)nelle Amministrazioni militari dipendenti:

[2]1° tutti quelli di applicato;

[3]2° tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;

[4]3° tutti quelli di assistente del genio, custodi ed analoghi;

  • b)in tutte le Amministrazioni dello Stato e nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri con stipendio iniziale non inferiore a lire 1500 annue.

[5]I posti di cui alla lettera b) sono devoluti ai sotto ufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti. Nelle relative nomine i sottufficiali saranno intercalati nella misura di uno a due, alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati.

[6]Dei posti contemplati alla lettera b) una parte proporzionale spettera' ai sottufficiali della R. marina che abbiano diritto ad impiego civile; ed a questi sara' data la preferenza negli impieghi dell'Amministrazione della marina.

Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;683~art20 · fonte del testo

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