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[1]I sergenti, i sergenti maggiori, i marescialli sono adibiti al servizio dei reparti di truppa (compagnie, squadroni, batterie, sezioni mitragliatrici, nuclei di milizia mobile).
[2]Agli uffici ed alle cariche speciali (eccettuate quelle di carattere professionale) sono adibiti soltanto marescialli e marescialli capi o maggiori, con preferenza assoluta di questi ultimi per gli uffici e le cariche speciali fuori corpo.
[3]Il sottufficiale che copre la carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare puo' rivestire il grado di maestro d'arme di 3ª, di 2ª o di 1ª classe.
[4]I sottufficiali zappatori, telemetristi, trombettieri, tamburini, capi operai delle batterie e del laboratorio di riparazione ed in genere i professionisti, eccettuati quelli previsti nei capoversi seguenti, possono essere di qualunque grado.
[5]Il primo sottufficiale musicante (vice capobanda) puo' essere sergente maggiore o maresciallo di qualsiasi grado; il secondo sottufficiale musicante e' sempre sergente.
[6]Il sottufficiale fuochista dei ferrovieri del genio e il sottufficiale maniscalco possono essere sergenti o sergenti maggiori.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
