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[1]Durante il tredicesimo anno di servizio, il sottufficiale puo' fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti.
[2]Non puo' aspirare ad impiego civile il sottufficiale raffermato con premio, di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
