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[1]In caso di riforma al sergente e' concesso 1/36 ed al sergente maggiore 1/48 del rispettivo premio di cui nell'art. 12 della presente legge per ogni mese di servizio e di grado.
[2]La frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
