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[1]I premi sono pagabili all'atto del congedo.
[2]Il sottufficiale, che rimanga in servizio dopo aver acquistato diritto al premio, puo' ottenerne il pagamento di meta' e ritirarne il resto al compimento del dodicesimo anno di servizio, se non e' congedato o dispensato dal servizio prima.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
