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[1]Al compimento del terzo anno di servizio, il sergente acquista diritto ad un premio di L. Ad uguale premio ha diritto il sergente maggiore alla fine del quarto anno di grado.
[2]Il sottufficiale in servizio sotto le armi, il quale stia compiendo od abbia compiuto la ferma di tre anni, tramanda diritto di assegnazione alla seconda categoria ad un fratello consanguineo alle stesse condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907, n. 763, pel titolo di cui all'art. 6 della legge stessa.
[3]Tramanda pure diritto di assegnazione alla seconda categoria ad un fratello consanguineo, alle stesse condizioni ricordate nel comma precedente, il militare che all'atto della nomina a sergente si vincoli alla forma di tre anni. Se pero' il militare, per qualsiasi motivo, non compia poi, quale sergente, la ferma cui si e' vincolato, l'assegnazione stessa sara' revocata.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
