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[1]L'assegno giornaliero del sottufficiale e' il seguente:
[2]sergente L. 2;
[3]sergente maggiore L. 3;
[4]maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe, L. 4;
[5]maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe, L. 5;
[6]maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe, L. 6.
[7]Il maresciallo maggiore, il maestro d'arme di 1ª classe, il sergente musicante e il sergente maggiore fuochista dei ferrovieri e il sergente maggiore maniscalco acquistano diritto ad un aumento giornaliero di L. 0.30 per ogni quadriennio di grado, fino a raggiungere un assegno complessivo massimo di L. 6.90 il maestro d'arme di 1ª classe e il maresciallo maggiore, di L. 3.50 il sergente musicante e di L. 4.50 gli altri.
[8]Il sergente musicante, promosso sergente maggiore vice capobanda, conserva l'assegno giornaliero di cui fruisce, se superiore a quello del nuovo grado.
[9]L'assegno giornaliero e' diminuito di L. 0.20 per i maestri d'arme ed i marescialli dei tre gradi, e di L. 0.12 pei sergenti maggiori e pei sergenti, per le spese di vestiario.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
