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[1]Sino a quando non sara' provveduto con altra legge organica, chiunque volesse nell'Universita' di Napoli esporsi agli esami pel conseguimento de' gradi accademici senza essersi precedentemente iscritto ai corsi universitari, potra' esservi ammesso mediante il pagamento di una somma eguale a quella stabilita per le corrispondenti tasse d'iscrizione, giusta l'articolo 1 della presente legge, da ripartirsi col Regolamento in proporzione de' corsi cui gli esami si riferiscono.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 31 luglio 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
[6]C. Matteucci.
Testo in vigore dal 2 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
