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[1]Fino a che non siasi provveduto all'ordinamento generale ed uniforme dell'insegnamento superiore, le tasse in tutte le Universita' governative saranno regolate a norma della tabella annessa alla presente legge.
[2]La somma sara' ripartita in annue rate di iscrizione a tenore del Regolamento.
[3]Il prodotto delle tasse sopraddette sara' versato direttamente nelle casse dello Stato.
[4]Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o piu' corsi di privati insegnanti, invece dei corsi ordinari delle Universita', avranno diritto in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa d'iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito.
[5]Il pagamento fatto in una Universita' governativa sara' valevole anche quando lo studente si trasferisca in un'altra simile Universita'.
Testo in vigore dal 2 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
