Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si fara' dalle loro tonnellate la deduzione del quaranta per cento per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
