Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I bastimenti esteri, che non siano ammessi per trattati a godere degli stessi favori dei nazionali, saranno assoggettati al doppio del diritto, seguitando nel resto le regole stabilite pei bastimenti nazionali.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
