Art. 7
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I piroscafi, tranne quelli designati all'articolo precedente, pagheranno la tassa d'ancoraggio una sola volta al mese, qualunque sia il numero degli approdi e delle operazioni di commercio praticate entro il mese in cui ebbe luogo il primo approdo.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
