Art. 6
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[1]I bastimenti nazionali a vela, e gli esteri equiparati ai nazionali, ed i piroscafi addetti esclusivamente al rimorchio dei bastimenti, potranno andare esenti dalla tassa, di cui all'articolo primo, mediante il pagamento di una lira e cinquanta centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.
[2]Questa tassa annuale non va soggetta ad alcuna diminuzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata, e pero' le tasse gia' pagate a tenore dell'articolo primo, non saranno computate in diminuzione della medesima.
[3]Le navi di portata minore di 40 tonnellate pagheranno una sola tassa d'ancoraggio all'anno, qualunque sia il numero dei loro approdi.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
