Art. 5
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L'imbarco e lo sbarco di passeggieri equivale all'imbarco e sbarco di merci per l'applicazione della tassa di ancoraggio, a meno che esso non accada per ragione di malattia od in caso di rilascio forzato.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
