Art. 3
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[1]I bastimenti che imbarcano o sbarcano merci in piu' porti, rade o spiaggie dello Stato pagano la tassa d'ancoraggio nel luogo in cui incominciano l'operazione, e ne vanno esenti in quelli ove la continuano o la compiono, purche' in tale intervallo non tocchino alcun porto estero; se toccano un porto, rada o spiaggia estere, escluso il caso di forza maggiore, pagheranno la tassa come al primo approdo.
[2]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/10/1861, n. 255 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
