Art. 22
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[1]Colla presente legge sono abolite le tasse e i diritti di navigazione, di armeggio, di tonnellaggio, di entrata e di uscita, e di stazione nei porti e darsene, di faro, di lanternaggio, d'imbarco e sbarco di passeggieri, di nazionalizzazione di bastimenti, di cancelleria degli uffici della marina mercantile, la finanza per le pesche nelle acque dello Stato, e tutti i diritti marittimi non contemplati espressamente nella medesima, che prima d'ora si percepivano sotto diversa denominazione nelle diverse Provincie dello Stato, ed e' pure derogato a qualunque legge o disposizione qualsiasi in materia di diritti di marina contraria alle disposizioni della presente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a Torino addi' 17 luglio 1861.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]L. F. Menabrea.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
