Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La retribuzione per pilotaggio, per la stazatura e per le visite dei bastimenti; il fitto per imprestito ed uso dei materiali, macchine, attrezzi e bacini, e per ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti e delle darsene, verranno regolati, a seconda delle localita', per Decreto Reale.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
