Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per le autorizzazioni illimitate ai marinari di comandare battelli pel piccolo traffico della costa, e per quelle di dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare od all'estero, e per le licenze di esercitare il cabottaggio in paese estero, oltre i limiti assegnati alla navigazione dei Capitani di cabottaggio o dei padroni, si pagheranno lire dieci.
[2]Per ogni duplicato delle dette autorizzazioni si percepiranno lire due.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
