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[1]Per le autorizzazioni illimitate ai marinari di comandare battelli pel piccolo traffico della costa, e per quelle di dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare od all'estero, e per le licenze di esercitare il cabottaggio in paese estero, oltre i limiti assegnati alla navigazione dei Capitani di cabottaggio o dei padroni, si pagheranno lire dieci.

[2]Per ogni duplicato delle dette autorizzazioni si percepiranno lire due.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-17;267~art20 · fonte del testo

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