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[1]Per la spedizione delle patenti di grado della marina mercantile saranno percetti i seguenti diritti:

[2]Patenti di Capitano di lungo corso, e di costruttore navale di prima classe, lire sessanta;

[3]Dette di Capitano di grande cabottaggio, e di costruttore navale di seconda classe, lire quaranta; Dette di padrone, lire venti;

[4]Per la promozione da un grado all'altro si paghera' la differenza che passa fra i diritti fissati per i due gradi, coll'aumento di lire cinque;

[5]Occorrendo di dover lasciare un duplicato delle patenti di grado, si percepiranno lire cinque.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-17;267~art19 · fonte del testo

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