Art. 19
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[1]Per la spedizione delle patenti di grado della marina mercantile saranno percetti i seguenti diritti:
[2]Patenti di Capitano di lungo corso, e di costruttore navale di prima classe, lire sessanta;
[3]Dette di Capitano di grande cabottaggio, e di costruttore navale di seconda classe, lire quaranta; Dette di padrone, lire venti;
[4]Per la promozione da un grado all'altro si paghera' la differenza che passa fra i diritti fissati per i due gradi, coll'aumento di lire cinque;
[5]Occorrendo di dover lasciare un duplicato delle patenti di grado, si percepiranno lire cinque.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
