Art. 18
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[1]Per l'ammissione agli esami di grado della marina mercantile si pagheranno:
[2]Dagli aspiranti al grado di Capitano di lungo corso, e di costruttore navale di prima classe, lire trenta.
[3]Dagli aspiranti al grado di Capitano di grande cabottaggio, e di costruttore navale di seconda classe, lire venti.
[4]Dagli aspiranti al grado di padrone, lire dieci.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
