Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per il libretto di matricolazione della gente di mare si esigeranno centesimi sessanta.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
