Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Si paghera' il diritto di lire due e cinquanta centesimi:
- a)Per ogni foglio del ruolo d'equipaggio;
- b)Per la licenza annua di cui dovranno essere munite le barche ed i battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
