Art. 13
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[1]Dopo trascorso un mese dalla entrata in darsena, il bastimento andra' soggetto ad una meta' del menzionato diritto per ogni mese di stazione.
[2]Per il pagamento di questa tassa, il mese cominciato si avra' per compiuto.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
