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Andranno pure esenti dalla tassa di ancoraggio i bastimenti che, appena varati dai cantieri dello Stato, entreranno in un porto o rada per ultimarvi i lavori indispensabili alla loro navigazione, e ne ripartiranno senza avervi fatte operazioni di commercio.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-17;267~art11 · fonte del testo

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