Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Andranno pure esenti dalla tassa di ancoraggio i bastimenti che, appena varati dai cantieri dello Stato, entreranno in un porto o rada per ultimarvi i lavori indispensabili alla loro navigazione, e ne ripartiranno senza avervi fatte operazioni di commercio.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
