Art. 10
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[1]Sono esenti dal pagamento della tassa d'ancoraggio:
[2]I bastimenti della marina militare di qualsivoglia bandiera.
[3]I battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
