Art. 1
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[1]I bastimenti nazionali e gli esteri equiparati ai nazionali di qualunque provenienza andranno soggetti ad una tassa di ancoraggio di centesimi 50 per tonnellata di capacita'.
[2]La tassa di ancoraggio sara' dovuta ogniqualvolta il bastimento approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato, e vi faccia operazioni di commercio.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009
