Art. 9
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[1]Quando per lo stesso credito e all'appoggio dello stesso titolo si dovessero prendere iscrizioni o prenotazioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffizi sara' dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscrizione. Per ciascuna delle altre iscrizioni sara' pagata la semplice tassa fissa, purche' sia provato il pagamento della tassa proporzionale per la prima iscrizione.
[2]A questo scopo, ove trattisi d'iscrizioni o prenotazioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovra' presentare all'ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note o cartelle richieste per la prima iscrizione, altrettante note quanti sono gli uffizi in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'uffizio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascrivera' la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'art. 15.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
