Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per una iscrizione ipotecaria, sara' soltanto dovuta la tassa fissa per quelle iscrizioni od annotazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che rispetto ad essa fossero fatte sui pubblici registri.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
