Art. 5
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[1]Nel determinare la tassa proporzionale saranno calcolate tutte le somme per le quali l'ipoteca e' presa, si' per capitale come per accessori.
[2]Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi, sia che l'iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degl'interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinera' cumulando le annate degl'interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione. La tassa proporzionale non potra' mai essere inferiore a due lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
