Art. 4
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E' dovuta la tassa fissa di lire tre per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprieta' immobili. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1867, n. 4137
2La L. 28 dicembre 1867, n. 4137 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La tassa fissa di lire 3, stabilita dall'articolo 4 della Legge 6 maggio 1862, n. 593, e' ridotta a L. 2 per la trascrizione di quegli atti e contratti che non trasferiscono la proprieta' di immobili o di diritti capaci d'ipoteca". Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che la presente modifica "avra' effetto il 1° gennaio 1868 in tutto il Regno, ad eccezione per ora delle Provincie della Venezia e di Mantova".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1868 al 16 dicembre 2009
