Art. 3
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La tassa fissa di lire due si applica alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorita' o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni delle ipoteche e per gli atti interruttivi di prescrizione. E si applica pure alle iscrizioni prese senza determinazione di somma ed a qualunque altra iscrizione ed annotamento non contemplati nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
