Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreti reali a tutto cio' che occorre per l'applicazione della presente legge nelle varie provincie dello Stato, per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore, e per coordinare altresi' in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffizi ipotecari.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
