Art. 21
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[1]Dal giorno dell'attivazione di questa legge i Conservatori delle ipoteche non potranno piu' esigere per conto proprio alcun dritto od emolumento per tutte quelle formalita' ipotecarie, per le quali e' stabilita una tassa fissa o proporzionale in favore del regio erario.
[2]Per quelle provincie, nelle quali non e' stabilito emolumento alcuno in favore del Conservatore per gli stati o copie delle iscrizioni, e pei certificati di non esistenza di iscrizioni, questi stati, copie e certificati saranno estesi in carta bollata da una lira.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
