Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quegli uffizi ipotecari che gia' non siano costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze vi saranno pur essi sottoposti, per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleveria nell'interesse dell'erario.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
